Art. 2340 – Codice civile – Limiti dei benefici riservati ai promotori

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni [2328, n. 8, 2333, 2335, n. 3].

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio [2341].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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