10 Gen Art. 2383 — Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo [ 2335, n. 4 ], e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 [ 2364, n. 2, 2409 ].
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi [ 2385 ], e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [ 2386, 2456 ].
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [ 2457 ] devono chiederne [ 2194 ] l’iscrizione nel registro delle imprese [ 2188 ] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al Quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2037/2018
In tema di revoca dell’amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie. In caso di revoca dell’amministratore di una società per azioni, alla responsabilità contrattuale della società di cui all’art. 2383 c.c. relativa al lucro cessante per i compensi residui non percepiti, derivante dal fatto stesso del recesso senza giusta causa dal rapporto di amministrazione, può aggiungersi la responsabilità, sempre di natura contrattuale, per violazione delle regole di buona fede e correttezza, oppure una responsabilità extracontrattuale della società, o di soggetti in concorso con essa, solo in presenza di condotte che costituiscano un “quid pluris”, diverso ed ulteriore, rispetto alla revoca in sé, allorché le stesse ragioni della revoca, oltre ad essere semplicemente insussistenti o inidonee a fondare il potere di recesso, oppure le concrete modalità della cessazione del rapporto, connotate da colpa o dolo, siano tali da ledere un diritto della persona distinto dal diritto dell’amministratore alla prosecuzione della carica sino alla sua naturale scadenza.
Cass. civ. n. 14695/2017
In tema di società di capitali, atteso che la norma che riserva all’assemblea la nomina e la revoca degli amministratori è inderogabile, in quanto di ordine pubblico per la sua incidenza su interessi generali della collettività, e che le deliberazioni dell’assemblea debbono essere inderogabilmente prese con l’osservanza del metodo collegiale, non può ammettersi che, attraverso singole clausole contrattuali, le parti possano giungere, di fatto, a svuotare la portata di tali principi.
Cass. civ. n. 7587/2016
In tema di società di capitali, e nel silenzio dell’art. 2381 c.c., la revoca della delega all’amministratore delegato, decisa dal consiglio di amministrazione, deve essere assistita da “giusta causa”, sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti. Tanto in applicazione analogica dell’art. 2383, comma 3, c.c., disciplinante la revoca degli amministratori da parte dell’assemblea, norma di cui ricorre la stessa “ratio”, in base alla quale, pur nella libertà del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, occorre, in assenza di “giusta causa”, tenere conto del sacrificio economico e sociale dell’amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un’attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei “manager”.
Cass. civ. n. 8221/2012
Anche prima della riforma del diritto societario approvata col d.l.vo n. 6 del 2003 – che ha introdotto l’art. 2380 bis c.c., secondo il quale la gestione dell’impresa sociale spetta “esclusivamente” agli amministratori – vigeva, nella società per azioni, il principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori. Ne consegue che, anche qualora la nuova norma sia inapplicabile “ratione temporis”, costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore di una società per azioni, agli effetti dell’art. 2383, terzo comma, c.c., la sua adesione ad un patto parasociale che rimette le scelte gestorie alla volontà maggioritaria dei relativi contraenti (cosiddetto sindacato di gestione).
Cass. civ. n. 7425/2012
La revoca assembleare per giusta causa dell’amministratore di società per azioni, che può discendere dal venir meno del rapporto di fiducia con la compagine societaria, non costituisce una sanzione, e, pertanto, non richiede la preventiva contestazione dei comportamenti legittimanti la revoca stessa. (Fattispecie relativa a società a prevalente partecipazione pubblica, regolata dal d.l. 20 maggio 1993, n. 150, non convertito e di cui al successivo d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444).
Cass. civ. n. 27512/2008
Allorché una società di capitali abbia deliberato la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, la riconducibilità di tale atto ad una più ampia direttiva generale emessa nell’ambito del gruppo societario di appartenenza, non vale ad escludere che sia configurabile una revoca dell’amministratore in esubero, in quanto le iniziative, anche legittime, dell’assemblea, che incidano, direttamente od indirettamente, sul termine originariamente fissato nella nomina, determinano il diritto al risarcimento del danno, allorchè la revoca sia avvenuta senza giusta causa. In materia di società di capitali, la revoca degli amministratori che può dar luogo al risarcimento del danno ove avvenuta senza giusta causa non deve essere necessariamente formalizzata in un’esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione; in questo caso si verifica, infatti, una doppia caducazione: quella della precedente delibera, con la quale era previsto un più ampio numero ál consiglierl, e quella degli amministratori in esubero rispetto al numero originariamente stabilito, la cui permanenza risulta incompatibile con il contenuto delle nuove decisioni assembleari.
Cass. civ. n. 23557/2008
In tema di revoca dell’amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno prodotto dall’anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell’art. 2383, terzo comma, c.c. (nel testo, vigente ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6), se espressamente enunciata nell’atto dell’assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell’atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito. In tema di revoca dell’amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purchè si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell’amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un quid pluris cioè l’esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte dalla società, con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione dell’organo amministrativo da collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa, non integrano la nozione di giusta causa, discendendone così il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383, terzo comma, c.c.
Cass. civ. n. 16692/2002
Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 c.c., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a responsabilità limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria (art. 100 att. c.c. e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell’art. 2457 ter c.c. (richiamato dal successivo art. 2497 bis), solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza, con la conseguenza che, anche ai fini della notifica nelle mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede legale (art. 145 u.c. c.p.c.) il mutamento soggettivo intervenuto in seno alla società, non reso pubblico nelle forme predette, non è opponibile al terzo notificante, salva prova – a carico della società – che quegli, prima di eseguire la notifica nelle mani del rappresentante così come risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell’organo rappresentativo.
Cass. civ. n. 6928/2001
L’accettazione della nomina ad amministratore di una società necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale non richiede l’osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall’adempimento degli oneri pubblicitari di cui all’art. 2383, Quarto comma c.c.; in tal caso, l’accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Cass. civ. n. 3312/2000
L’amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, esser revocato con preavviso, ai sensi dell’art. 1725, secondo comma, c.c., senza che a ciò osti il disposto del terzo comma dell’art. 2383 stesso codice (richiamato, ratione materiae, dal successivo art. 2487), riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell’amministratore a tempo determinato.
Cass. civ. n. 9482/1999
L’art. 2383 c.c., che prevede il diritto al risarcimento dei danni in favore dell’amministratore di una società per azioni revocato dall’incarico senza giusta causa, non si applica indiscriminatamente, nonostante il richiamo ad esso contenuto nell’art. 2487 c.c., agli amministratori di società a responsabilità limitata. Esso, infatti, va inquadrato nel sistema normativo della società per azioni, che non prevede la nomina di amministratori a tempo indeterminato, ipotesi nella quale l’applicazione della suddetta regola comporterebbe la impossibilità, per tutta la durata della vita dell’amministratore, di una revoca in assenza di giusta causa senza obbligo di risarcimento del danno, in aperta contraddizione con il carattere fiduciario dell’incarico di cui si tratta. Pertanto, la revoca di un amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato non trova la sua disciplina nel predetto art. 2382 c.c., bensì nell’ari. 1725 c.c., il cui secondo comma prevede che, in assenza di giusta causa, la revoca del mandato a titolo oneroso a tempo indeterminato attribuisce al mandatario (figura la cui somiglianza con quella dell’amministratore di società di capitali giustifica l’applicazione analogica a quest’ultimo della relativa disciplina, in assenza di una normativa specifica) il diritto al risarcimento del danno solo se essa non sia stata comunicata con congruo preavviso.
Cass. civ. n. 11801/1998
La giusta causa della revoca dell’amministratore societario, quale ragione di disconoscimento al mandatario del danno prodotto dall’anticipato scioglimento del rapporto (art. 2383, terzo comma c.c.), può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un quid pluris, rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso ad nutum), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell’organo di gestione. La revoca dell’amministratore, al pari della nomina, è atto di pertinenza dell’assemblea e, come tale, riferibile alla società, che esprime la propria volontà di rescindere il mandato ad amministratore per il tramite dell’assemblea stessa. Ne deriva che la responsabilità risarcitoria per revoca dell’amministratore senza giusta causa grava esclusivamente sul soggetto revocante, ossia sulla società, in sintonia con le regole generali poste dall’art. 1723 c.c. Invece, una eventuale responsabilità personale dei soci, che concorrono mediante il voto alla formazione della volontà societaria ma non sono autori della revoca, può discendere non dalla disciplina del rapporto di mandato (del quale essi non sono parti), ma dai comuni canoni dell’illecito aquilano, ove essi compiano con dolo o colpa autonomi atti lesivi dei diritti dell’amministratore.
Cass. civ. n. 4971/1998
Una volta attribuito sia pure con delibera viziata i poteri di rappresentanza ad un soggetto includenti capacità gestionali ed attuative delle decisioni assunte in sede collegiale, sono inopponibili ai terzi in buona fede le eventuali cause di nullità o annullabilità della delibera medesima. Più in particolare, il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, attuativo della direttiva CEE del 9 marzo 1968, n. 151, ha ampliato la tutela dei terzi nei confronti degli atti societari, introducendo il settimo comma dell’art. 2383 c.c., per cui le cause di annullabilità o di nullità della nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi in buona fede, una volta avvenuta la pubblicazione delle relative delibere sul Bollettino Ufficiale delle società.
Cass. civ. n. 3181/1990
L’art. 2383 c.c., che riserva all’assemblea la nomina e la revoca degli amministratori della società, e l’art. 2386 dello stesso codice, che affida agli altri amministratori la sostituzione dell’amministratore venuto a mancare nel corso dell’esercizio, costituiscono norme inderogabili, in quanto di ordine pubblico per la loro incidenza su interessi generali della collettività. E pertanto nullo il contratto che, in contrasto con dette norme, preveda che la nomina di un consigliere di amministrazione sia effettuata da un organo (nella specie, presidente della società) diverso da quelli suindicati. (Principio affermato in fattispecie nella quale l’impugnata sentenza cassata dalla S.C. aveva ritenuto che il contratto fra il presidente di una società per azioni ed un professionista, avente ad oggetto la prestazione dell’opera coordinata e continuativa del secondo per la riorganizzazione gestionale e la conduzione della società e delle sue collegate, contenesse anche il conferimento al professionista dei poteri di amministratore delegato necessari per lo svolgimento dei compiti predetti).
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