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Art. 2457 — Sostituzione degli amministratori

Art. 2457 — Sostituzione degli amministratori

L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio [ 2383 ]. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica [ 2380 bis, 2386, 2458 ].

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina [ 2318, 2455, 2475, 2542 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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