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Art. 2318 — Soci accomandatari

Art. 2318 — Soci accomandatari

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo [ 2291, 2301, 2313 ].

L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari [ 2320, 2323, 2380, 2465, 2467, 2487, 2535 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13805/2016

In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente “pendente societate”.

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Cass. civ. n. 1240/1996

Nella società in accomandita semplice l’approvazione del bilancio è un atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari, con la conseguenza che se uno solo è il socio accomandatario, il momento dell’approvazione del bilancio coincide con quello della sua presentazione.

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Cass. civ. n. 9296/1994

Il potere di rappresentanza dell’amministratore di una Sas, in virtù del rinvio alle norme sulle società in nome collettivo contenuto nell’art. 2315 c.c., si estende, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo e dalla procura, a tutti gli «atti che rientrano nell’oggetto sociale» (art. 2298 c.c.) identificato nella attività imprenditoriale che i soci intendono svolgere per fine di lucro, e perciò agli atti, in cui si concreta tale attività; nell’ambito di questa, ove il potere di rappresentanza sia escluso o limitato dallo statuto o dalla procura per gli atti di straordinaria amministrazione, la distinzione di essi rispetto agli atti di ordinaria amministrazione non dipende dal carattere conservativo o dispositivo, ma dalla incidenza dell’atto sugli elementi costitutivi dell’impresa e dai suoi effetti sulla possibilità di esistenza della stessa. Ne consegue che, nel caso di società in accomandita semplice costituita per la costruzione e vendita di immobili, l’amministratore, anche se privato, dallo statuto, del potere di compiere atti di straordinaria amministrazione, può efficacemente concludere i contratti preliminari di compravendita degli immobili costruiti per la vendita perché questi non solo rientrano nell’oggetto sociale, in quanto negozi attuativi della stessa attività imprenditoriale oggetto della società, ma si configurano anche come atti di ordinaria amministrazione perché, pur avendo contenuto dispositivo, ineriscono alla normale attività di gestione della società.

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Cass. civ. n. 6871/1994

Nella società in accomandita semplice il potere di amministrazione non costituisce requisito connaturale ed essenziale del socio accomandatario, dal momento che l’art. 2318, secondo comma, c.c., non prevedendo il necessario conferimento di detto potere a tutti gli accomandatari, ammette che il socio possa assumere i diritti e gli obblighi dell’accomandatario con la esclusione di quelli inerenti alla posizione di amministratore; ne consegue che le dimissioni da amministratore del socio accomandatario, che sia l’unico socio di tale categoria, non implicano, di per sé, né il recesso dalla società, né, la perdita della veste di accomandatario. In siffatta ipotesi la società viene a trovarsi in una posizione di stallo che, ove non risolta con l’immissione di un nuovo socio accomandatario o con una modifica dell’atto costitutivo, nel senso della trasformazione del socio accomandante in accomandatario, può essere eventualmente apprezzata come causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ovvero per il venir meno della pluralità dei soci, ai sensi, rispettivamente dei numeri 2 e 4 dell’art. 2272 c.c.

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