10 Gen Art. 2319 — Nomina e revoca degli amministratori
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5416/1996
La revoca dell’amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell’atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), siano essi accomandatari o accomandanti, in quanto l’art. 2319 — che prevede una diversa maggioranza in tema di nomina e revoca degli amministratori delle s.a.s. si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui gli amministratori vengano nominati con atto separato rispetto a quello costitutivo della società.
Cass. civ. n. 2632/1993
È invalida la clausola «di continuazione», con la quale i soci di società in accomandita semplice, nell’atto costitutivo, in deroga all’art. 2284 c.c., prevedano l’automatica trasmissibilità all’erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l’identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del munus di amministratore, tenendo conto che tale designazione in
incertam personam coinvolge la stessa struttura societaria, e che la funzione amministrativa, strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale, non può essere affidata ad un soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio societario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci intendono raggiungere.
Cass. civ. n. 3028/1976
L’art. 2319 c.c., relativo alla revoca degli amministratori della società in accomandita semplice (col consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto), riguarda l’ipotesi in cui non ricorra una giusta causa, laddove, per l’ipotesi di revoca per giusta causa ha valore la regola generale, valida per tutte le società di persone per effetto dei richiami contenuti negli artt. 2315 e 2293 c.c., che conferisce ad ogni socio la facoltà di richiedere giudizialmente la revoca degli amministratori (art. 2259, terzo comma c.c.). Nelle società di persone, pur in presenza di autonomia patrimoniale, non è possibile enucleare una volontà o un interesse distinti da quelli dei singoli soci, e, in realtà, la volontà e l’interesse della società non rappresentano altro che la somma delle volontà e degli interessi dei soci. Allorché, quindi, in un procedimento avente ad oggetto la revoca dell’amministrazione di una società in accomandita semplice siano presenti tutti i soci, non può ritenersi che il contraddittorio non sia stato ritualmente costituito per la mancata citazione in giudizio della società in quanto tale.
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