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Art. 2259 — Revoca della facoltà di amministrare

Art. 2259 — Revoca della facoltà di amministrare

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa [ 2252 ].

L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato [ 1723, 1726 ].

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13761/2009

Ai sensi del combinato disposto degli art. 2252 e 2259 c.c., la revoca dell’amministratore di società di persone, la cui nomina sia contenuta nell’atto costitutivo, postula l’esistenza congiunta dei presupposti dell’unanimità dei consensi e della giusta causa, mentre questi possono sussistere in via alternativa, ove la nomina sia avvenuta con atto separato. Peraltro, allorché l’amministratore sia socio, non è richiesto il consenso del medesimo al fine della sua revoca, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell’art. 2373 c.c., del quale costituisce applicazione anche l’art. 2287 c.c., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l’esclusione.

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Cass. civ. n. 1739/1988

Le controversie in materia societaria possono in linea generale formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. Pertanto non è compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c. in relazione agli artt. 2315 e 2293 c.c. fondata sulla violazione da parte dell’amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri (art. 806, c.p.c.).

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