10 Gen Art. 2323 — Cause di scioglimento
La società si scioglie [ 2250, 2711 ], oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari [ 2318 ], sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno [ 2284 ].
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione [ 2468 ]. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario [ 2272, n. 4 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15067/2011
Nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l’art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., non determina l’acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società.
Cass. civ. n. 21803/2006
Nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l’art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. In tale tipo di società, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2320 c.c., non si traduce anche nell’acquisto del potere di rap-presentanza della società.
Cass. civ. n. 12732/1992
In tema di società in accomandita semplice, qualora l’unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non può applicarsi analogicamente l’art. 2323, secondo comma, c.c. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), alla stregua della persistente presenza della compagine sociale di detto accomandatario, ma si determina una causa di scioglimento della società, per impossibilità di funzionamento, tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.
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