14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27512 del 19 novembre 2008
Testo massima n. 1
Allorché una società di capitali abbia deliberato la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, la riconducibilità di tale atto ad una più ampia direttiva generale emessa nell’ambito del gruppo societario di appartenenza, non vale ad escludere che sia configurabile una revoca dell’amministratore in esubero, in quanto le iniziative, anche legittime, dell’assemblea, che incidano, direttamente od indirettamente, sul termine originariamente fissato nella nomina, determinano il diritto al risarcimento del danno, allorchè la revoca sia avvenuta senza giusta causa.
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Testo massima n. 2
In materia di società di capitali, la revoca degli amministratori che può dar luogo al risarcimento del danno ove avvenuta senza giusta causa non deve essere necessariamente formalizzata in un’esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione; in questo caso si verifica, infatti, una doppia caducazione: quella della precedente delibera, con la quale era previsto un più ampio numero ál consiglierl, e quella degli amministratori in esubero rispetto al numero originariamente stabilito, la cui permanenza risulta incompatibile con il contenuto delle nuove decisioni assembleari.
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