14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16692 del 26 novembre 2002
Testo massima n. 1
Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 c.c., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a responsabilità limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria [ art. 100 att. c.c. e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell’art. 2457 ter c.c. [ richiamato dal successivo art. 2497 bis ], solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza, con la conseguenza che, anche ai fini della notifica nelle mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede legale [ art. 145 u.c. c.p.c. ] il mutamento soggettivo intervenuto in seno alla società, non reso pubblico nelle forme predette, non è opponibile al terzo notificante, salva prova – a carico della società – che quegli, prima di eseguire la notifica nelle mani del rappresentante così come risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell’organo rappresentativo.
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