14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8221 del 24 maggio 2012
Testo massima n. 1
Anche prima della riforma del diritto societario approvata col d.l.vo n. 6 del 2003 – che ha introdotto l’art. 2380 bis c.c., secondo il quale la gestione dell’impresa sociale spetta “esclusivamente” agli amministratori – vigeva, nella società per azioni, il principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori. Ne consegue che, anche qualora la nuova norma sia inapplicabile “ratione temporis”, costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore di una società per azioni, agli effetti dell’art. 2383, terzo comma, c.c., la sua adesione ad un patto parasociale che rimette le scelte gestorie alla volontà maggioritaria dei relativi contraenti [ cosiddetto sindacato di gestione ].
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