10 Gen Art. 2364 — Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria [ 2368 ]:
- 1) approva il bilancio [ 20, 2423, 2433 ];
- 2) nomina e revoca gli amministratori [ 2350, 2383 ]; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale [ 2398, 2400 ] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 3) determina il compenso degli amministratori [ 2389 ] e dei sindaci [ 2402 ], se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti [ 2393, 2393 bis, 2407, 2408, 2434 ];
- 6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata [ 2367, 2386, 2401, 2446, 2447, 2485, 2486 ] almeno una volta l’anno [ 20, 2217, 2426, 2472 ], entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13279/2012
È inderogabile la disposizione di cui all’art. 2364 c.c., che attribuisce all’assemblea ordinaria la facoltà di deliberare l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci; ne consegue che la clausola statutaria, la quale preveda la convocazione dell’assemblea ordinaria entro un certo mese dell’anno, non può significare che tutte le assemblee successive abbiano natura straordinaria e siano, quindi, soggette al più rigoroso regime giuridico, dovendo invece essere attribuito all’eventuale termine statutario, secondo l’interpretazione conservativa imposta dall’art. 1367 c.c., lo stesso significato ed efficacia del termine di sei mesi, fissato dall’art. 2364, secondo comma, c.c., nel senso cioè di non precludere lo svolgimento dell’assemblea ordinaria in un momento successivo.
Cass. civ. n. 23983/2008
Ai fini dell’accertamento della violazione di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 600 del 1973 che, per la presentazione della dichiarazione IRPEG, stabilisce il termine di «un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto» e, se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, «entro un mese dalla scadenza del termine stesso» occorre fare riferimento all’art. 2364, secondo comma, c.c. (nel teso vigente ratione temporis), che prevede che l’assemblea ordinaria (unico organo competente all’approvazione del bilancio e del rendiconto) «deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale» e che «l’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono» senza che queste ultime debbano essere indicate nell’atto costitutivo o costituire oggetto di una apposita delibera, essendo sufficiente che nel verbale dell’assemblea il ritardo risulti giustificato con il richiamo della previsione del medesimo atto costitutivo ovvero che gli amministratori invochino tale previsione per giustificare la ritardata convocazione dell’assemblea.
Cass. civ. n. 23329/2006
In tema di società di capitali (nella specie cooperativa a responsabilità limitata), qualora l’assemblea, regolarmente tenutasi, decida con l’accordo di tutti i soci la prosecuzione della seduta ad altra data, in cui, sempre con l’intervento di tutti i soci, sia disposto a maggioranza e senza alcuna deliberazione l’ulteriore differimento ad altro giorno, è valida la deliberazione adottata in questa sede, giacché – essendo stati i presenti edotti del prosieguo della assemblea regolarmente tenutasi – non è necessario, in assenza di variazioni dell’ordine del giorno originario – un nuovo avviso di convocazione, mentre, d’altra parte, non ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 2374 c.c. per il rinvio dell’adunanza.
Cass. civ. n. 21831/2005
La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall’assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Se è vero, infatti, che a norma dell’art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili e quindi anche il bilancio dell’impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l’imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, a maggior ragione è destinata a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il proprio voto favorevole all’approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare l’annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante, fermo restando che l’onere di provare il vizio da cui deriva l’invalidità di una deliberazione giudizialmente impugnata grava su chi la impugna. (Fattispecie relativa all’impugnazione della deliberazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata di approvazione di una situazione patrimoniale, prodromica alla messa in liquidazione della società e qualificabile come bilancio straordinario, da cui emergeva un debito per sottoscrizione di un precedente aumento di capitale del socio impugnante, che aveva concorso con il proprio voto favorevole all’approvazione della delibera. Enunciando il principio in massima, la S.C. ha affermato che gravava su detto socio l’onere nella specie non assolto di provare l’eccepita nullità della deliberazione per difetto di veridicità della situazione patrimoniale approvata, con particolare riferimento al debito in questione).
Cass. civ. n. 10895/2004
In tema di bilancio di società — che ha la funzione di informare i soci e i terzi dell’attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione — la delibera di approvazione del medesimo (la quale, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall’amministratore), non comporta automaticamente — in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno sul quale l’assemblea è stata convocata — l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione. (Nel rilevare che l’attore aveva inteso impugnare non la delibera di approvazione del bilancio ma uno degli atti gestori compiuti dall’amministratore, al quale si faceva riferimento nella relazione di accompagnamento al bilancio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio ritenendo erroneamente che in tal modo l’assemblea avesse inteso approvare anche l’atto di gestione invalidamente compiuto dall’amministratore, che agendo in conflitto di interessi, aveva concesso in locazione un immobile appartenente alla società a favore di altra società di cui il medesimo era socio).
Cass. civ. n. 27/2000
In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull’andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2423 c.c. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all’informazione; per essere legittimo l’esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all’ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.
Cass. civ. n. 7623/1997
La delibera di approvazione del bilancio di una società per azioni non è invalida per esser stata adottata dopo la scadenza del termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, stabilito dall’art. 2364, secondo comma, c.c., o del termine più lungo (ma non superiore a sei mesi) dalla detta chiusura, fissato nell’atto costitutivo, conformemente alle previsioni dell’ultima parte della disposizione citata.
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