Art. 2434 – Codice civile – Azione di responsabilità

L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale [2364, n. 4, 2392, 2393, 2393 bis, 2396, 2407].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10521/2024

In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.

Cass. civ. n. 6220/2013

In tema di società di capitali, l'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto d'interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell'assemblea hanno natura imperativa e rispondono all'interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell'attività economica.

Cass. civ. n. 236/1978

L'art. 2434 c.c. dettato per le società per azioni ma applicabile per analogia anche alle associazioni non riconosciute stabilisce che la responsabilità dei direttori generali per irregolarità nella gestione sociale non è esclusa dalla approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Tuttavia, la presentazione del bilancio da parte degli organi sociali responsabili dell'associazione (tesorerie, collegio sindacale, presidente e giunta esecutiva) comporta approvazione e ratifica della relativa predisposizione, le quali escludono il licenziamento in tronco del direttore per irregolarità nella formazione del bilancio stesso.