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Art. 2396 — Direttori generali

Art. 2396 — Direttori generali

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati [ 2434 ], salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 28819/2008

In tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell’art. 2396 cod. civ. (nel testo vigente prima della riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che vi ha apportato modifiche non significative), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria; infatti, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto. (Principio reso dalla S.C. con riguardo all’azione promossa, dal commissario liquidatore di società di assicurazione assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, contro un consulente incaricato dalla società,con altri, del compito specifico di tentare il risanamento e dimessosi dopo pochi mesi).

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Cass. civ. n. 18995/2003

All’interno della società per azioni, al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell’atto costitutivo o sia stata deliberata dall’assemblea, entrando in questi casi la sua figura a far parte della struttura tipica della società.

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Cass. civ. n. 8189/1997

Nelle società per azioni il potere del direttore generale di rappresentare verso l’esterno la società (sia egli nominato dall’assemblea, ovvero per disposizione dell’atto costitutivo) può ritenersi sussistere solo in conseguenza di una specifica attribuzione ricevuta in tal senso dall’organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli. In tutti gli altri casi, tale potere rappresentativo (in esso inclusa la possibilità di rilasciare una valida procura ad litem) deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale una attività meramente interna od esecutiva.

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