Art. 2217 – Codice civile – Redazione dell’inventario
L'inventario [365, 2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [2214].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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