Art. 1070 – Codice civile – Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [1104, 2643, n. 5].
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 10460/2020
L'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la custodia della parte di fondo (strada ed accessori) sulla quale la servitù è esercitata.
Cass. civ. n. 1026/1976
Il diritto di servitù, in quanto disponibile, può estinguersi per rinuncia scritta da parte del titolare. Tale rinuncia non abbisogna di formule sacramentali ed espresse, ma può anche risultare, per implicito, da una dichiarazione incompatibile con la volontà di conservare il diritto stesso. (Nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente ravvisata dai giudici del merito una rinuncia implicita a servitù di veduta nell'atto scritto con il quale il titolare aveva acquistato dal proprietario del fondo servente la comproprietà di un muro, la cui costruzione, da quest'ultimo eseguita, impediva l'esercizio della servitù medesima).