10 Gen Art. 1069 — Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge [ 1030 ].
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6653/2017
Le spese inerenti le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite – sia pure nel proprio interesse – dal proprietario del fondo servente, vanno sostenute sia da quest’ultimo che dal proprietario del fondo dominante, proporzionalmente ai rispettivi vantaggi, in applicazione estensiva dell’art. 1069, comma 3, c.c..
Cass. civ. n. 3634/2007
Ai sensi dell’art. 1069 c.c. le opere necessarie alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante che ha, perciò, facoltà di accedere al fondo servente per realizzarle, riconducendosi tale facoltà, di natura accessoria, al contenuto stesso del diritto di servitù, al cui normale esercizio è, quindi, strumentale. Pertanto, poiché nel nostro ordinamento il godimento del diritto di proprietà — ai sensi dell’art. 832 c.c. — viene esercitato entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge, nell’ambito dei limiti di natura privatistica rientra anche il divieto di impedire l’accesso al proprio fondo al proprietario del fondo dominante che intenda eseguire le opere previste dal citato art. 1069 c.c.
Cass. civ. n. 1631/1984
Il titolare del fondo dominante deve eseguire a proprie cure e spese le opere necessarie per conservare la servita, salvo che la situazione dei luoghi sia stata alterata da manomissioni con innovazioni compiute dal proprietario del fondo servente.
Cass. civ. n. 949/1982
In base all’art. 1069, commi secondo e terzo c.c., ove il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest’ultimo — sia pure nel proprio interesse — opere necessarie alla conservazione della servita, le relative spese debbono essere sostenute dai soggetti interessati, e cioè dal proprietario del fondo dominante e da quello del fondo servente, in proporzione ai rispettivi vantaggi.
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