Art. 1058 – Codice civile – Modi di costituzione

Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 24940/2021

Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Nell'ipotesi, pertanto, di inosservanza della convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l'inosservanza del regolamento consortile cui erano vincolate le parti del giudizio, recante limitazioni alle modalità di edificazione, consentiva al proprietario del fondo dominante di agire nei confronti di quello del fondo servente con un'azione di natura reale per ottenere la demolizione dell'opera abusiva ex art. 1079 c.c.). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2017)

Cass. civ. n. 3684/2021

Al fine di mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente un'"autorizzazione" scritta unilaterale del proprietario del fondo vicino, che acconsenta alla corrispondente servitù, essendo, al contrario, necessario un contratto che, pur senza ricorrere a formule sacramentali, dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., esplicitando, in una dichiarazione scritta, i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo, risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio, faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/06/2015).

Cass. civ. n. 26516/2018

Per la valida costituzione di una servitù, non è necessario che il titolo contenga la specifica descrizione del fondo dominante e del fondo servente, essendo sufficiente che questi ultimi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva ritenuto validamente costituita, in virtù di un atto di donazione e divisione posto in essere da un padre in favore dei suoi figli, una servitù di sciorinio dei panni in favore di un appartamento posto al piano rialzato e a carico del lastrico solare dell'edificio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/09/2014).

Cass. civ. n. 9879/2018

La costituzione di una servitù volontaria ben può essere subordinata a condizione risolutiva, che non è incompatibile con la costituzione di una servitù poiché non incide sul requisito della permanenza, connaturale al contenuto reale dell'asservimento tra due fondi, ma si risolve in un modo convenzionale di estinzione della servitù stessa. Tale condizione è valida anche se meramente potestativa, in quanto l'art. 1355 c.c. limita la nullità, nell'ambito delle condizioni meramente potestative, a quelle sospensive. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/08/2013).

Cass. civ. n. 2853/2016

I modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale; del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti.

Cass. civ. n. 17044/2015

Al fine della valida costituzione negoziale di una servitù, non è necessaria l'indicazione espressa del fondo dominante, di quello servente e delle modalità dell'assoggettamento di questo al primo, ma è sufficiente che tutti tali elementi siano con certezza ricavabili, mediante i consueti strumenti ermeneutici, dal contenuto dell'atto e non solo alcuni di essi, quale la mera costituzione di un vincolo a carico di un fondo e l'indicazione dell'"utilitas" a vantaggio di un altro. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che una clausola negoziale, che preveda l'obbligo a carico di una parte di destinare una porzione di terreno confinante con la proprietà vicina alla creazione di una strada, non può essere considerata "ex se" costitutiva di una servitù di passaggio, integrando semmai il meccanismo tipico della creazione di una strada vicinale privata "ex agris collatis").

Cass. civ. n. 18349/2012

Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via.

Cass. civ. n. 4241/2010

Ai fini della costituzione negoziale di una servitù coattiva non è sufficiente la mera sussistenza dell'esigenza tutelata dalla legge con l'imposizione della servitù, ma è necessario che dal negozio risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone, in mancanza, la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il suo contenuto corrisponda a quello di una servitù coattiva.

Cass. civ. n. 1328/2004

Nel caso di costituzione negoziale di una servitù prediale l'esistenza e il contenuto del diritto devono essere specificamente indicati nel titolo con cui viene costituita a carico del fondo servente la relativa servitù.

Cass. civ. n. 9741/2002

Poiché i modi di costituzione della servitù sono atipici, nel caso di costituzione negoziale delle servitù, pur non essendo necessario l'uso di formule specifiche, è necessario che risultino senza incertezze o siano determinabili in base a prefigurati elementi oggettivi, gli estremi idonei a dimostrare il reale intento delle parti, quali l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, il peso e l'utilità costituenti il contenuto della servitù e la determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della stessa.

Cass. civ. n. 5699/2001

Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è sufficiente una clausola di stile secondo cui la «vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze», essendo indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione).

Cass. civ. n. 11674/2000

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale se è vero che non è richiesto l'uso di formule sacramentali, è pur vero che occorre che dalla clausola contrattuale siano determinabili con certezza, oltre che il fondo servente ed il fondo dominante, l'oggetto in cui consiste l'assoggettamento di quello all'utilità dell'altro; sono a tal fine inefficaci quelle clausole che facciano generico riferimento a stati di fatto preesistenti.

Cass. civ. n. 1516/2000

L'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto e siano quindi determinabili attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente, ed il contenuto dell'assoggettamento di quest'ultimo all'utilità del primo. Tale attività interpretativa, concretandosi in un'indagine sull'effettiva volontà dei contraenti in ordine all'eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica.

Cass. civ. n. 10159/1999

Per la costituzione di una servitù convenzionale — nella specie di passaggio, a carico di un fondo in comproprietà e a vantaggio di altro di proprietà esclusiva — pur non essendo necessarie formule sacramentali, non è sufficiente il mero riconoscimento dell'uso a cui è convenzionalmente adibita la parte comune di un fondo, ma è invece necessario che il titolo specifichi i fondi interessati, le modalità di esercizio, l'estensione della servitù e le caratteristiche di essa, al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto reale, non personale.

Cass. civ. n. 4105/1996

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale, ancorché non sia indispensabile l'uso di formule sacramentali, è necessario che la volontà di costituire la servitù risulti dal contratto in modo chiaro e specifico. Pertanto, è da escludere che la volontà di costituire una servitù di vedute e sporti a favore di un costruendo fabbricato possa desumersi esclusivamente dalla clausola di mero richiamo delle limitazioni e servitù gravanti sul bene compravenduto, non essendo tale richiamo di per sé idoneo a creare nuovi rapporti di natura reale.

Cass. civ. n. 12551/1992

I modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale; del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti.

Cass. civ. n. 5123/1990

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso odi una limitazione sopra un altro fondo appartenente a diverso proprietario. È però necessario che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti inequivocabilmente, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. Pertanto è da escludere che la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi puramente e semplicemente dalle dichiarazioni sottoscritte da parte dei proprietari di un fondo nell'istanza rivolta al rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni di per sé a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori.

Cass. civ. n. 528/1985

Ai fini della costituzione di una servitù prediale non è indispensabile la specifica indicazione nel titolo della volontà delle parti di costituire la servitù, né dei fondi dominante e servente, né della misura del peso e della specifica funzione dell'utilità, essendo sufficiente che dalla ubicazione dei fondi, dalla natura e destinazione degli stessi e da ogni altro utile elemento possa desumersi con certezza la costituzione della servitù e l'individuazione dei fondi da questa interessati.

Cass. civ. n. 1027/1984

Quando la servitù sia costituita mediante titolo, questa deve contenere tutti gli elementi atti ad individuarla, oltre che con l'indicazione dei fondi, anche con la specificazione del peso imposto e della sua estensione, tenendosi al riguardo presente che il concetto di utilitas, quale requisito essenziale della servitù, è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi nel godimento di questo, sicché la maggiore o minore ampiezza del contenuto della servitù non intacca la sussistenza del suddetto requisito, il quale sussiste sempre che il particolare vantaggio previsto e disciplinato dalle parti, in rapporto all'obiettiva situazione dei fondi interessati, sia raggiungibile.