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Art. 1057 — Passaggio di vie funicolari

Art. 1057 — Passaggio di vie funicolari

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario e industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 1758/1974

Per ottenere la costituzione della servitù coattiva di teleferica occorre dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 della L. 13 giugno 1907, n. 403.

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