10 Gen Art. 1057 — Passaggio di vie funicolari
Posted at 20:54h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo VI – Delle servitù prediali > Capo II – Delle servitù coattive > Sezione V – Dell’elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario e industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1758/1974
Per ottenere la costituzione della servitù coattiva di teleferica occorre dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 della L. 13 giugno 1907, n. 403.
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