Art. 1056 – Codice civile – Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia [714-717 bis cod. nav.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6024/2015
Il decreto di autorizzazione provvisoria previsto per la costruzione di elettrodotti dall'art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, richiamato dall'art. 9, decimo comma, del d.p.r. 18 marzo 1965, n. 342, determina il sorgere in capo all'ENEL di una servitù coattiva di natura temporanea, la quale è destinata a venire meno in assenza di autorizzazione definitiva emessa ai sensi degli artt. 108 e 109 del menzionato r.d. n. 1775 del 1933, che ha anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, in difetto di autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'elettrodotto da parte dell'autorità competente, la collocazione degli impianti, sebbene provvisoriamente autorizzata, si traduce in un'attività materiale lesiva del diritto dominicale avente i connotati dell'illecito permanente, con la conseguenza che il privato può chiedere la rimozione dell'elettrodotto e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 20985/2012
L'art. 121 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in forza del quale la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei sui muri esterni, rimanendo tale facoltà di appoggio assoggettata a limiti e condizioni, deve interpretarsi nel senso che non sia comunque consentita la costituzione di una servitù di elettrodotto gravante sui locali all'interno delle proprietà private.
Cass. civ. n. 3403/2003
Qualora l'occupazione temporanea e d'urgenza di un fondo per l'installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l'irreversibile trasformazione dell'immobile con la sua definitiva destinazione all'opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell'ente occupante, che ha proceduto all'ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell'occupazione acquisitiva.
Cass. civ. n. 2078/1974
Titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell'energia. La servitù di elettrodotto non presuppone necessariamente la necessità di assolvere un'esigenza di carattere continuo e sicuramente perenne, per cui può ben essere costituita per assicurare ad un fondo la fornitura di energia elettrica per un determinato periodo stagionale.