14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3403 del 7 marzo 2003
Testo massima n. 1
Qualora l’occupazione temporanea e d’urgenza di un fondo per l’installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l’irreversibile trasformazione dell’immobile con la sua definitiva destinazione all’opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell’ente occupante, che ha proceduto all’ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell’occupazione acquisitiva.
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