Cass. civ. n. 2078 del 12 luglio 1974

Testo massima n. 1


Titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell'energia. La servitù di elettrodotto non presuppone necessariamente la necessità di assolvere un'esigenza di carattere continuo e sicuramente perenne, per cui può ben essere costituita per assicurare ad un fondo la fornitura di energia elettrica per un determinato periodo stagionale.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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