Cass. civ. n. 1027 del 10 febbraio 1984
Testo massima n. 1
Quando la servitù sia costituita mediante titolo, questa deve contenere tutti gli elementi atti ad individuarla, oltre che con l'indicazione dei fondi, anche con la specificazione del peso imposto e della sua estensione, tenendosi al riguardo presente che il concetto di utilitas, quale requisito essenziale della servitù, è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi nel godimento di questo, sicché la maggiore o minore ampiezza del contenuto della servitù non intacca la sussistenza del suddetto requisito, il quale sussiste sempre che il particolare vantaggio previsto e disciplinato dalle parti, in rapporto all'obiettiva situazione dei fondi interessati, sia raggiungibile.