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Art. 2945 — Effetti e durata dell’interruzione

Art. 2945 — Effetti e durata dell’interruzione

Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [ 1310; 324 c.p.c. ].

Se il processo si estingue [ 306 c.p.c. ], rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21201/2017

L’estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.

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Cass. civ. n. 3741/2017

L’atto di precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l’atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell’art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.

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Cass. civ. n. 23502/2016

In caso di estinzione del processo tributario dovuta ad omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, non trova applicazione la regola generale dettata dall’art. 2945, comma 3, c.c. ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione, giacché solo da tale momento l’atto impositivo diviene definitivo, mentre, ove venisse meno l’effetto sospensivo previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c., la prescrizione maturerebbe anteriormente a tale definitività in favore dell’unica parte processuale (il contribuente) interessata alla riassunzione, proprio al fine di evitare che l’atto impugnato diventi definitivo.

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Cass. civ. n. 13438/2013

La mera proposizione, da parte del debitore, di una citazione in revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. non impedisce il passaggio in giudicato, ex art. 324 cod. proc. civ., della sentenza impugnata, sicchè termina l’effetto interruttivo permanente della prescrizione prodotto dalla notificazione dell’atto introduttivo del corrispondente giudizio. Tuttavia, se il creditore convenuto in revocazione si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto (ed in tale categoria va ricompresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della revocazione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell’art. 2943 cod. civ.; e, quindi, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il relativo procedimento.

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Cass. civ. n. 6293/2007

Agli atti introduttivi del giudizio va riconosciuta efficacia permanente fino alla data in cui intervenga una sentenza, che pur risolvendo questioni processuali, come quella attinente alla giurisdizione, sia suscettibile di passare in giudicato, precludendo l’esame della stessa questione da parte di qualsiasi altro giudice, non rilevando che successivamente il giudizio di merito, trattenuto in rinvio in attesa della decisione sulla giurisdizione, sia dichiarato estinto.

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Cass. civ. n. 24808/2005

Il principio fissato dall’art. 2945 c.c. – secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali, questioni processuali di carattere pregiudiziale; ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l’effetto interruttivo protratto di cui all’art. 2945 c.c. anche nell’ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l’improponibilità della domanda.

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Cass. civ. n. 11919/2003

La disposizione dettata dal secondo comma dell’art. 2945 c.c., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandoni, così impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata. (In applicazione ditale principio di diritto la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva correttamente ritenuto, in una causa di ripetizione di somme indebitamente riscosse dall’INPS, che il diritto agli interessi moratori fosse diritto autonomo, come tale necessitante di una autonoma domanda, e che, in caso di mancata riproposizione di tale domanda in appello, per il combinato disposto degli artt. 329 e 346 c.p.c., essa dovesse presumersi rinunciata, con il conseguente venir meno dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio ed il permanere della sola interruzione istantanea della prescrizione prodotta dalla proposizione della domanda giudiziale).

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Cass. civ. n. 11016/2003

In caso di estinzione del processo, di norma solo l’atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva istantanea della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva le attività processuali svolte nei processo estinto. tuttavia, all’interno di un processo poi estinto può esplicare efficacia interruttiva della prescrizione il singolo atto processuale qualora esso esprima al contempo anche un contenuto sostanziale, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore.

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Cass. civ. n. 10480/2002

In tema di prescrizione nel caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione, relativa al diritto dedotto in giudizio, inizia a decorrere, a norma dell’art. 2945, comma terzo, c.c., dall’atto introduttivo del giudizio, ovvero dalla domanda proposta in corso di causa, e non anche da uno degli atti processuali successivi, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore.

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Cass. civ. n. 8136/2001

La disciplina dell’art. 1310, secondo comma c.c., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

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Cass. civ. n. 7270/2000

L’effetto interruttivo permanente dipende dall’atto introduttivo e dal successivo giudizio a norma dell’art. 2945, secondo comma non dev’essere necessariamente eccepito dalla parte interessata. Infatti in tal caso l’effetto interruttivo costituisce un effetto ex lege della domanda e del successivo giudizio, con la conseguenza che è la parte che eccepisce la prescrizione che deve provare l’avvenuto decorso del tempo senza calcolare a questo fine anche il tempo del giudizio.

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Cass. civ. n. 5961/2000

Nell’ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile a norma dell’art. 102 dell’abrogato codice di procedura penale per allontanamento dall’udienza od omessa presentazione delle conclusioni, trova applicazione, per quanto attiene alla prescrizione dell’azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni, la disposizione dell’art. 2945 comma terzo c.c. che esclude l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, stabilendo che il nuovo periodo prescrizionale riprende a decorrere dalla data dell’atto interruttivo.

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Cass. civ. n. 14243/1999

L’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale, purché idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, non solo in merito, ma anche su questioni pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza, difetto di presupposti processuali), ovvero preliminari di merito (prescrizione), in quanto anch’essa suscettibile di passare in giudicato in senso formale.

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Cass. civ. n. 2417/1999

La prescrizione di un diritto non corre per tutta la durata del processo, necessaria per farlo valere, ma soltanto se questo è definito con sentenza, mentre, se si estingue, l’atto introduttivo ha soltanto efficacia interruttiva istantanea, e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva alcuna gli atti processuali successivi compiuti nel processo estinto; invece la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente è atto processuale idoneo ad interrompere istantaneamente la prescrizione perché, esprimendo la volontà di far valere il diritto e menzionandone la causa e l’ammontare, è equipollente ad un atto di costituzione in mora.

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Cass. civ. n. 9400/1997

Poiché il protraentesi effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall’art. 2945 secondo comma c.c., consegue anche ad una sentenza di rito, in quanto, anche se con essa è stata dichiarata la nullità del processo, il rapporto processuale si è comunque instaurato — come nel caso in cui non sia rispettato il termine a comparire cui è atto riassuntivo non rispetta il termine a comparire, il processo non è dichiarato estinto in mancanza della costituzione del convenuto e nella relativa eccezione — è solo dal passaggio in giudicato della sentenza che riprende a decorrere il termine prescrizionale.

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Cass. civ. n. 11318/1996

L’estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945 comma 2 c.c., ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.

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Cass. civ. n. 12422/1995

Ove, nel corso del giudizio di merito, sia pronunciata sentenza su una querela di falso, tale pronuncia, anche se passata in giudicato, non costituisce una sentenza idonea a definire il giudizio ai sensi dell’art. 2945 comma secondo c.c.. in ragione della autonomia del giudizio di falso rispetto a quello di merito. Ne consegue che, estintosi il giudizio di merito, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere non dal passaggio in giudicato della sentenza che statuisce sul falso, ma dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

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Cass. civ. n. 10055/1995

L’art. 2945, secondo comma, c.c. attribuisce alla domanda giudiziale effetto interruttivo permanente della prescrizione fin quando il rapporto processuale derivante dall’originario atto di citazione sia mantenuto in vita, negli eventuali diversi gradi in cui il processo si può articolare, mediante la notificazione di atti idonei a determinare l’instaurazione di altrettanti gradi di giudizio. Pertanto, tale effetto non si protrae fino alla data di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per falsità della relazione di notifica, atteso che tale falsità comporta la inesistenza della notifica e conseguentemente l’inesistenza dell’ulteriore rapporto processuale (solo apparentemente) instaurato con tale notifica ed il relativo accertamento è necessario, quindi, non per definire processualmente un rapporto (di impugnazione) mai venuto in essere; bensì al solo fine di accertare, ex tunc, la mancanza di litispendeza.

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Cass. civ. n. 7407/1992

Anche nel caso in cui il processo si estingua perché non è stato tempestivamente riassunto davanti al giudice indicato come competente nella sentenza che ha dichiarato l’incompetenza del giudice adito (art. 50 c.p.c.), non si verifica l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, secondo il principio stabilito dal secondo comma dell’art. 2945 c.c., ma solo l’effetto interruttivo-istantaneo prodotto dall’atto con cui è stato iniziato il giudizio (con la conseguenza che la prescrizione incomincia a decorrere dalla data di questo atto), ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, che pone una eccezione alla regola generale del precedente comma, applicabile in tutti i casi di estinzione, tra i quali rientrano quelli in cui alla sentenza, ancorché definitiva del giudizio davanti al giudice adito deve seguire la prosecuzione del processo, pena la sua estinzione.

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Cass. civ. n. 4108/1981

La notificazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, quale strumento d’impulso processuale per insistere in domande già in primo grado avanzate, non rientrano fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell’art. 2943 c.c. (domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente), e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell’art. 2945 terzo comma c.c. solo quando abbiano i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma del Quarto comma del citato art. 2943 c.c., e, cioè, integrino una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.

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