14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11318 del 8 dicembre 1996
Posted at 16:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’estinzione del processo [ sia o meno dichiarata dal giudice ] elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945 comma 2 c.c., ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]