14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8136 del 15 giugno 2001
Posted at 16:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
La disciplina dell’art. 1310, secondo comma c.c., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
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