Cass. civ. n. 8000 del 30 marzo 2018

Testo massima n. 1


L'art. 885 c.c., che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell'accessione, perché consente – anche senza il consenso dell'altro comproprietario del muro – la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, appartenente al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi, nella prosecuzione in altezza, dello stesso principio di prevenzione adottato sulla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario di chiedere la comunione del muro sopraelevato.

Testo massima n. 2


L'indagine sull'opponibilità di una servitù ai terzi successivi acquirenti va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicchè detta opponibilità può essere ritenuta solo quando dalla nota menzionata sia possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire la servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riferimento all'eventuale sottoposizione della modifica o dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/09/2013).

Normativa correlata