10 Gen Art. 2019 — Effetti dell’ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’articolo 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento.
Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 550/1977
La procedura per l’ammortamento di un titolo di credito ed il rilascio di duplicato, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non può avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l’emittente.
Cass. civ. n. 2462/1975
Dagli articoli 2019 codice civile e 74 (richiamato dall’articolo 86) del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, può desumersi che il decreto di ammortamento dell’assegno circolare, divenuto definitivo per mancanza di opposizione, attribuisce a chi lo ha ottenuto la legittimazione cartolare, sostituendosi, all’uopo, al titolo, ma non pregiudica la questione della titolarità del credito.
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