10 Gen Art. 2018 — Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione
Posted at 20:52h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo V – Dei titoli di credito > Capo III – Dei titoli all’ordine
Durante il termine stabilito dall’articolo 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma [ 91 l.camb.; 71 l.ass. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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