10 Gen Art. 2017 — Opposizione del detentore
L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore [ 90 l.camb.; 70 l.ass. ].
L’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1146/1975
La norma contenuta nell’art. 2017 c.c., secondo la quale non è ammissibile l’opposizione al decreto di ammortamento di un titolo all’ordine senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, non si applica alla cambiale.
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