Art. 2017 – Codice civile – Opposizione del detentore
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore [90 l. camb.; 70 l. ass.].
L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 15126/2014
Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere – soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. – può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede.
Cass. civ. n. 1146/1975
La norma contenuta nell'art. 2017 c.c., secondo la quale non è ammissibile l'opposizione al decreto di ammortamento di un titolo all'ordine senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, non si applica alla cambiale.