10 Gen Art. 2016 — Procedura d’ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco [ 2009, 2011 2 ], quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore [ 89 l.camb.; 69 l.ass. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20469/2008
In tema di ammortamento di un assegno bancario, l’opposizione al relativo decreto pronunciato dal pretore (competente ratione temporis) va proposta nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 1736 del 1933 e non nei trenta giorni di cui all’art. 2016 c.c., disposizione invece riferita alla generalità dei titoli di credito e, in quanto lex posterior generalis, non in grado di derogare alla norma anteriore speciale, in difetto di espressa indicazione normativa.
Cass. civ. n. 4870/2006
La procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario ha, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono gli artt. 1836 c.c. e, per i libretti al portatore, gli artt. 7 ss. della legge 30 luglio 1951, n. 948. Ne consegue che la richiesta di ammortamento presentata congiuntamente da due soggetti, con la quale gli stessi si siano dichiarati comproprietari del libretto, non ha il valore probatorio di confessione nel giudizio successivamente intentato da uno dei due soggetti nei confronti dell’altro al fine dell’accertamento della proprietà della somma depositata, ma rappresenta un semplice indizio, che può essere superato dalla prova che detta somma proveniva esclusivamente dal patrimonio dell’attore.
Cass. civ. n. 13513/2002
Ai sensi degli artt. 2016 c.c., 82 (Recte: 89 – N.d.R.) e 102 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, legittimato a promuovere la procedura di ammortamento di una cambiale o di un vaglia cambiario è il titolare del credito cartolare, in base al negozio di emissione o di trasmissione, che abbia perso il possesso del titolo, e, quindi, la legittimazione all’esercizio di quel credito, a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. Pertanto, il trattario della cambiale e l’emittente del vaglia cambiario, così come non sono abilitati a proporre opposizione al decreto di ammortamento (promuovibile solo dal detentore del titolo, a norma degli artt. 2017 c.c. e 90 del R.D. n. 1669 del 1933), sono privi di legittimazione a richiedere il decreto stesso, ancorché abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito.
Cass. civ. n. 3027/1995
In caso di smarrimento di un assegno bancario dopo la girata per l’incasso fatta ad una banca dall’intestatario dell’assegno, grava su quest’ultimo, e non sul traente, l’onere di richiedere l’ammortamento del titolo, che costituisce l’unico strumento che garantisce il traente dal non restare esposto ad una richiesta di pagamento a seguito della presentazione, sia pure tardiva, dell’assegno da parte di un terzo in buona fede.
Cass. civ. n. 5744/1993
La legittimazione all’opposizione al decreto di ammortamento compete unicamente al detentore del titolo, non già a tutti gli obbligati risultanti dallo stesso, i quali, dopo la pronunzia del decreto, possono proporre le ordinarie azioni di impugnazione e, in particolare, quella di accertamento negativo per far riconoscere l’inesistenza del titolo ammortizzato. In quest’ultima azione, la difficoltà dell’onere probatorio — consistente nella dimostrazione dell’inesistenza del titolo — non deriva da una particolare efficacia del decreto di ammortamento e non determina, quindi, un’ingiustificata limitazione della tutela degli emittenti-debitori dell’assegno.
Cass. civ. n. 9686/1992
Nel caso di smarrimento di assegno di conto corrente, denunciato dal titolare del conto, l’isttuto di credito che, nella sua qualità di trattario e mandatario, ha pagato l’assegno bancario al possessore, è liberato sinché non viene data la prova della sua malafede e colpa grave, secondo un principio desumibile dell’art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e dal combinato disposto degli artt. 1176, 1856, 1703, 1710 e 1992 c.c.
Cass. civ. n. 4195/1982
La procedura di ammortamento di una cambiale, prevista dall’art. 102 (
Rectius 89 – N.d.R.) della legge cambiaria, è ammessa soltanto a favore del portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o, comunque, suscettibile di circolazione. Conseguentemente essa non è ammissibile allorché i titoli stessi siano stati protestati a seguito del mancato pagamento da parte dell’obbligato.
Cass. civ. n. 1435/1974
L’opposizione al decreto di ammortamento cambiario può essere proposta solo dal detentore del titolo. Pertanto, non vi è legittimato l’emittente della cambiale che non abbia detta qualità.
Cass. civ. n. 1782/1968
La legittimazione a proporre opposizione al decreto di ammortamento non compete a tutti gli obbligati cambiari, ma unicamente al detentore del titolo. Dopo la pronuncia del decreto di ammortamento il debitore cambiario ha il potere di proporre non solo l’azione di opposizione, purché ne ricorrano le condizioni di legittimazione, ma anche le ordinarie azioni di impugnativa cambiaria e, in particolare, le azioni di accertamento negativo dirette a far riconoscere l’inesistenza o la falsità del titolo ammortizzato. Poiché, al fine di individuare l’azione in concreto proposta, onde applicare le corrispondenti norme di legge, occorre aver riguardo alla sostanza del petitum, in relazione alla causa petendi, nonché a tutte le particolarità della fattispecie, e non limitarsi alle qualificazioni date dalle parti, o alle formulazioni letterali delle loro conclusioni,, allorquando manchi la legittimazione per l’opposizione dell’ammortamento, devesi in linea di massima ritenere che l’azione proposta, ancorché qualificata come opposizione a decreto di ammortamento, sia in realtà un’azione di accertamento negativo, perché è questa l’unica azione esperibile da parte di chi non sia detentore del titolo ammortizzato.
Cass. civ. n. 1046/1968
Poiché l’opposizione al decreto di ammortamento tende a far risolvere la questione se il documento (e quindi la legittimazione) spetti all’opponente oppure al convenuto, la struttura del relativo giudizio corrisponde in sostanza — sia pure previa inversione della posizione processuale dei soggetti — a quella di un normale giudizio di rivendicazione nel quale — com’è noto (ex art. 948 c.c.) — costituisce presupposto essenziale che il convenuto sia possessore o detentore della cosa. I contraddittori del procedimento di ammortamento sono, da una parte, il titolare del credito non possessore, vale a dire colui che, essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del titolo, abbia perduto la legittimazione (intesa come la situazione giuridica che opera a vantaggio del possessore del titolo nei confronti del debitore per il solo fatto del possesso secondo la legge di circolazione), e, dall’altra, il possessore non titolare, ossia colui che, pur non essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del precedente titolare, si trovi tuttavia munito della legittimazione ossia nel possesso del titolo in conformità, beninteso, delle norme che ne disciplinano la circolazione e, quindi — trattandosi di titoli all’ordine — in base ad una serie continua di girate, anche se l’ultima sia in bianco.
Cass. civ. n. 1115/1952
Il termine di quindici giorni — indicato nell’art. 69 (secondo capoverso) del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l’opposizione del detentore dell’assegno bancario alla richiesta di ammortamento — è perentorio e, come tale, non è suscettibile di proroga da parte del giudice. Un termine può essere dichiarato perentorio anche senza l’uso di formule sacramentali, qualora la dichiarazione di perentorietà possa essere univocamente dedotta dalla natura del termine stesso posta in relazione con lo scopo che tale termine persegue, con la funzione che esso è destinato ad assolvere e con gli effetti collegati alla sua osservanza. E quando tali statuizioni non siano state rettificate o riformate nei modi ammessi dalla legge. In applicazione di tale principio, resta valida l’opposizione all’ammortamento di un assegno bancario, proposta dopo la scadenza del termine perentorio di quindici giorni, previsto dall’art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; qualora il pretore, nell’emettere il relativo decreto, abbia erroneamente fissato il termine di trenta giorni, uniformandosi alle indicazioni contenute nel ricorso introduttivo della procedura di ammortamento.
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