10 Gen Art. 2009 — Forma della girata
Posted at 20:25h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo V – Dei titoli di credito > Capo III – Dei titoli all’ordine
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante [ 17 l.camb.; 19 l.ass. ].
È valida la girata anche se non contiene l’indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco [ 16 l.camb. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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