10 Gen Art. 2011 — Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova [ 18 l.camb.; 20 l.ass. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1314/2000
La presenza sul retro della cambiale della firma di girata, attesa l’astrattezza del negozio cambiario, determina l’esecutività del titolo, che produce gli effetti cartolari che lo caratterizzano, indipendentemente dalla sussistenza di circostanze attinenti ai rapporto sottostante, le quali possono, se del caso, assumere rilievo solo in un eventuale giudizio causale. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso con riferimento a cambiali protestate, in base alla circostanza, dedotta dall’opponente, che la firma di girata sarebbe stata apposta per errore dallo stesso; la corte di merito aveva accolto l’appello dell’opposto con decisione confermata dalla S.C., alla stregua del principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 1442/1996
La semplice girata di una tratta non accettata, anche se autorizzata, non costituisce, di per sé, cessione del credito sottostante al rapporto cambiario, data l’astrattezza di quest’ultimo e dei diritti che con la girata vengono trasferiti; mentre tale cessione può realizzarsi allorché, in coincidenza con la girata, venga posto in essere tra il traente ed il giratario un negozio con il quale la cessione medesima sia pattuita e del quale la girata cambiaria può concorrere, con altri elementi a fornire la prova.
Cass. civ. n. 12246/1995
La girata di titoli di credito (cambiali od assegni bancari), effettuata dal debitore al proprio creditore pro solvendo, non ha effetto liberatorio prima e senza l’effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all’art. 2697 c.c. e della regola sancita dall’art. 1198 dello stesso codice, l’onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.
Cass. civ. n. 1350/1978
Stante l’astrattezza del rapporto cambiario, la semplice girata di una tratta non accettata, persino se autorizzata, non può di per sé costituire cessione di credito; onde, perché possa ritenersi fondata una domanda proposta sulla base di una cessione di un credito, in relazione al quale si assume che siano state emesse tratte non accettate, non basta che siano esibite le tratte e sia data la prova della loro presentazione al trattario, ma è necessario che sia accertato che una cessione di credito abbia avuto luogo fra il traente e il giratario e che tale cessione, avvenuta indipendentemente dalla girata, sia stata notificata al debitore ceduto o da questo accettata.
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