10 Gen Art. 1572 — Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni [ 1607 ] è atto eccedente l’ordinaria amministrazione [ 1350 n. 8, 2643 n. 8 ].
Sono, altresì, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno [ 1605 ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8179/2002
Il contratto di locazione immobiliare ultranovennale è valido anche se il bene che ne costituisce l’oggetto sia individuato con riferimento a criteri ed elementi estrinseci obiettivamente identificabili, risultanti anch’essi da atto scritto, i quali consentano la concreta determinazione della cosa locata senza lasciarla ad un futuro accordo delle parti; ciò in quanto l’individuazione costituisce attività concernente elemento essenziale del contratto, come tale non rilegabile ad aspetto di mera esecuzione materiale di obblighi contrattuali. (Nel caso, nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto valido il contratto di locazione avente ad oggetto una piccola porzione di un più ampio fondo, priva di per sé di individuazione catastale, determinata mediante il rinvio ad una mappa catastale allegata alla scrittura).
[adrotate group=”7″]