Art. 2556 – Codice civile – Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione [2195, 2560] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda [2565, 2573] devono essere provati per iscritto [2725], salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante [2188].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18066/2019
L'affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese - che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso.
Cass. civ. n. 29551/2018
In tema di IRPEF, i canoni corrisposti per l'affitto di azienda direttamente imputabili ad attività produttive di ricavi sono deducibili anche se il contratto non è stato stipulato per iscritto, in quanto tale forma è prescritta dall'art. 2556 c.c. solo "ad probationem", sicché l'atto è da considerarsi esistente per il fisco, peraltro tenuto alla registrazione anche dei contratti d'affitto d'azienda conclusi in forma verbale.
Cass. civ. n. 21764/2015
In materia contrattuale, la semplice modifica della clausole di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta solo "ad probationem" e non "ad substantiam" (nella specie, contratto di affitto di azienda stipulato in forma pubblica ex art. 2556 c.c.), così come la risoluzione consensuale, non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti, potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente.
Cass. civ. n. 18409/2014
La cessione di un'azienda esercente attività assicurativa può essere provata solo per atto scritto, ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., trattandosi di impresa soggetta a registrazione, a norma dell'art. 2195, n. 4, cod. civ.
Cass. pen. n. 10166/2011
In tema di limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, qualora le registrazioni non rappresentino una conversazione su circostanze relative al fatto reato per cui siano state disposte, ma una comunicazione che integra essa stessa una condotta criminosa, la loro acquisizione è soggetta alle regole stabilite dall'art. 270 c.p.p. e non va inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, giacché la registrazione costituisce in ogni caso un mezzo di documentazione della comunicazione e non è definibile cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha escluso che nel procedimento concernente concorso nel reato di falso - commesso mediante comunicazione telefonica su una utenza soggetta, per altre ragioni ed in diverso procedimento, ad intercettazione - la registrazione potesse in ogni caso essere utilizzata come corpo di reato).
Cass. civ. n. 4986/1997
A norma dell'art. 2556 c.c., è da escludere che per il trasferimento di un'azienda mobiliare sia richiesta la prova scritta a pena di nullità, non è inoltre necessaria per il combinato disposto degli artt. 2556, 2202, 2083 c.c., la prova scritta nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda di piccolo commercio, non essendo la stessa soggetta a registrazione.
Cass. civ. n. 3627/1996
Ai fini del trasferimento dell'azienda non è necessario che vengano trasferiti tutti i beni aziendali, ma è sufficiente il trasferimento di alcuni di essi, purché nel complesso di questi ultimi permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure con la successiva integrazione ad opera del cessionario.
Cass. civ. n. 8618/1990
Nel caso previsto dall'art. 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392, per cui il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore purché venga insieme locata o ceduta l'azienda, il conduttore cedente deve provare, nei confronti del locatore, per iscritto, ai sensi dell'art. 2556, secondo comma, c.c., la cessione o la locazione dell'azienda, in quanto l'onere probatorio previsto da tale norma grava sulle parti contraenti anche nell'ipotesi in cui con riguardo al contratto avente ad oggetto l'azienda, agiscano o eccepiscano contro un terzo estraneo.
Cass. civ. n. 623/1983
La cessione di azienda, così come l'affitto di essa, non comporta il passaggio al cessionario o all'affittuario, assieme all'azienda, della relativa impresa, ma determina normalmente una soluzione di continuità tra la precedente e la successiva gestione, che deve ritenersi del tutto distinta ed indipendente dalla prima, in quanto l'impresa, quale attività economica organizzata per la gestione di un'azienda (art. 2555 c.c.), è inseparabile dall'imprenditore, di cui costituisce un modo di operare, sicché, pur non confondendosi con costui, ha carattere eminentemente soggettivo ed è perciò estranea al contenuto obiettivo dell'azienda, che sola può essere oggetto di rapporti giuridici.
Cass. civ. n. 1959/1982
La norma dell'art. 2556, primo comma, c.c., circa la forma scritta ad probationem dei contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda non trova applicazione nel caso in cui il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda formino oggetto di conferimento da parte dei membri di una società di fatto, essendo a questa applicabili (art. 2297 c.c.) le norme sulla società semplice, la cui costituzione è retta (art. 2251 c.c.) dal principio della libertà di forme, salve quelle richieste, ad substantiam, dalla natura dei beni conferiti.
Cass. civ. n. 301/1981
L'azienda è un complesso di beni materiali ed immateriali economicamente collegati per l'esercizio dell'impresa che si distingue nettamente dai beni che la compongono, onde l'alienazione totale o parziale di questi ultimi non comporta sempre e necessariamente il contemporaneo trasferimento dell'azienda, la quale ben può perseguire i suoi scopi con altri beni e servizi. Ne consegue che, nel caso di trasferimento dei vari elementi concorrenti alla formazione di un'azienda, il giudice del merito deve accertare, con indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, quale sia, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, allo scopo di stabilire se quei determinati beni siano stati considerati nella loro autonomia unitaria e strumentale, in modo da comportare, al tempo stesso, l'alienazione dell'azienda cui essi si ricollegano. (Nella specie, i giudici del merito hanno escluso il trasferimento di azienda nella successione cronologica di due diverse concessionarie nella rappresentanza di determinati materiali, mediante trapasso di singoli beni dall'una all'altra concessionaria).