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Art. 2573 — Trasferimento del marchio

Art. 2573 — Trasferimento del marchio

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26901/2008

In tema di cessione del marchio, il divieto di alienazione separatamente dall’azienda o da un suo ramo particolare, previsto dall’art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 480 del 1992), riguarda i contratti conclusi prima del 31 dicembre 1992, cioè della data di entrata in vigore della predetta novella, come statuito dall’art. 90 del D.L.vo citato.

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Cass. civ. n. 14787/2007

Il divieto, previsto dall’art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo, applicabile ratio-ne temporis anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480), di cedere il marchio separatamente dall’azienda, riguarda esclusivamente il trasferimento della titolarità, e non anche la concessione della licenza, sia pure esclusiva ma comunque temporanea, dell’uso del marchio.

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Cass. civ. n. 1424/2000

In tema di marchio, non comporta violazione del precetto contenuto negli artt. 2573 c.c. e 15 R.D. n. 929 del 1942 (secondo cui il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto per effetto della contestuale cessione dell’azienda o di un ramo particolare di essa) la semplice cessione, oltre che dell’uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, nonché dei particolari elementi eventualmente indispensabili per la realizzazione del prodotto medesimo (nella specie, lemmi ingeneranti confusione con altra parola costituente marchio registrato di imprenditore concorrente), integrando tutto ciò il trasferimento di una specifica organizzazione produttiva legittimamente qualificabile come «ramo di azienda».

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Cass. civ. n. 6656/1995

L’art. 2573 c.c. (anteriormente alle modifiche introdottevi dal D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480 recante «Attuazione della direttiva CEE sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi d’impresa») e l’art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, contenente disposizioni di analogo tenore, fanno divieto di cedere il marchio separatamente dall’azienda e stabiliscono inoltre la presunzione che la cessione di questa comporti la cessione di determinati marchi; dal che consegue la nullità ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative, del contratto di cessione del marchio senza contestuale cessione dell’azienda, restando invece escluso che la sola cessione del primo implichi il sorgere della presunzione di cessione dell’azienda o del ramo di essa che realizza il prodotto al quale il marchio si riferisce.

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Cass. civ. n. 2578/1995

Alla disposizione dell’art. 2573 c.c. (secondo la quale il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferito solo con l’azienda o con un ramo particolare di questa), che è di stretta interpretazione, atteso il suo scopo di evitare frodi in danno del pubblico, si ottempera anche con il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il marchio si riferisce, secondo le modalità tecniche protette dal brevetto, e con il trasferimento dei particolari elementi necessari, eventualmente, alla realizzazione del prodotto stesso. Pertanto, l’onere di provare la nullità della cessione del marchio, per mancato trasferimento dei predetti diritti ed elementi, incombe sul terzo che l’afferma.

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Cass. civ. n. 3034/1993

Non comporta la violazione del precetto contenuto negli artt. 2573 c.c. e 15 D.P.R.n. 929 del 1942 (secondo cui il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l’azienda o con un ramo particolare di essa) la cessione, oltre dell’uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, nonché dei particolari elementi eventualmente indispensabili per la realizzazione del prodotto medesimo (nella specie, disegni e conoscenze, atte a rendere possibile la produzione dei beni già commercializzati con lo stesso marchio, e dei relativi cataloghi), integrando un trasferimento di una specifica organizzazione produttiva, qualificabile come «ramo di azienda».

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Cass. civ. n. 9404/1987

La disposizione, contenuta nell’art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, secondo la quale la cessione del marchio già registrato non può avvenire se non in dipendenza del trasferimento dell’azienda o di un ramo particolare di questa, è rivolta ad assicurare l’esigenza del mercato di contare sulla continuità del rapporto tra marchio ed impresa. Pertanto detta disposizione non trova applicazione, sicché è consentito l’autonomo trasferimento del marchio, allorquando l’originario titolare del marchio stesso non abbia fabbricato o messo in commercio prodotti contrassegnati con quel marchio, non essendovi in questo caso tutela del consumatore da salvaguardare.

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Cass. civ. n. 5152/1983

Un negozio traslativo dell’azienda investe, salvo deroghe previste dalla legge o dalle parti, tutti, unitariamente, i suoi componenti, nonché i rapporti costituiti per l’esercizio dell’impresa, ed anche le azioni, sebbene non ancora proposte, atte a recuperare taluno dei componenti dell’azienda che sia stato invalidamente disaggregato mediante una precedente alienazione affetta da nullità. In particolare, con l’alienazione dell’azienda rimane trasferito all’acquirente, salvo diversa pattuizione delle parti, il diritto all’uso esclusivo del marchio costituito da una denominazione di fantasia (art. 2573, comma secondo, c.c.), e quindi, ove il marchio stesso sia stato oggetto di precedente trasferimento ad altri e affetto da nullità, anche l’azione diretta a far dichiarare tale nullità ed a recuperare il marchio all’azienda medesima.

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Cass. civ. n. 6259/1982

A norma dell’art. 2573 c.c. non occorre che la cessione del marchio sia contestuale o contemporanea al trasferimento dell’azienda, in quanto la ratio del divieto di alienazione non esige la contemporaneità dell’un trasferimento rispetto all’altro, ma richiede che la cessione del marchio possa ricollegarsi, secondo un rapporto di complementarietà economica, alla cessione dell’azienda, al fine di prevenire la possibilità di inganni e di frodi circa la provenienza del prodotto.

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