14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9404 del 17 dicembre 1987
Testo massima n. 1
La disposizione, contenuta nell’art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, secondo la quale la cessione del marchio già registrato non può avvenire se non in dipendenza del trasferimento dell’azienda o di un ramo particolare di questa, è rivolta ad assicurare l’esigenza del mercato di contare sulla continuità del rapporto tra marchio ed impresa. Pertanto detta disposizione non trova applicazione, sicché è consentito l’autonomo trasferimento del marchio, allorquando l’originario titolare del marchio stesso non abbia fabbricato o messo in commercio prodotti contrassegnati con quel marchio, non essendovi in questo caso tutela del consumatore da salvaguardare.
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