14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3034 del 13 marzo 1993
Testo massima n. 1
Non comporta la violazione del precetto contenuto negli artt. 2573 c.c. e 15 D.P.R.n. 929 del 1942 [ secondo cui il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l’azienda o con un ramo particolare di essa ] la cessione, oltre dell’uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, nonché dei particolari elementi eventualmente indispensabili per la realizzazione del prodotto medesimo [ nella specie, disegni e conoscenze, atte a rendere possibile la produzione dei beni già commercializzati con lo stesso marchio, e dei relativi cataloghi ], integrando un trasferimento di una specifica organizzazione produttiva, qualificabile come «ramo di azienda».
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