10 Gen Art. 2572 — Divieto di soppressione del marchio
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13822/2004
L’art. 2572 c.c., ponendo in capo al rivenditore il divieto di sopprimere il marchio del produttore (così ribadendo la previsione dell’art. 12 R.D. 21 giugno 1942, n. 929), si riferisce all’ipotesi di prodotti o merci destinati alla circolazione, e quindi è rivolto esclusivamente a tutelare il produttore nei rapporti con il venditore e nei successivi rapporti del rivenditore con i commercianti contro eventuali alterazioni e contraffazioni del marchio; estranea, invece, alla previsione di tale norma è l’ipotesi di vendita di beni non destinati al commercio successivo, ma all’uso personale dell’acquirente.
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