Cass. civ. n. 4986 del 4 giugno 1997

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 2556 c.c., è da escludere che per il trasferimento di un'azienda mobiliare sia richiesta la prova scritta a pena di nullità, non è inoltre necessaria per il combinato disposto degli artt. 2556, 2202, 2083 c.c., la prova scritta nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda di piccolo commercio, non essendo la stessa soggetta a registrazione.

Normativa correlata