10 Gen Art. 1960 — Nozione
L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1866/1983
Poiché il contratto di anticresi è soggetto a trascrizione, gli atti di trasferimento del bene dato in garanzia sono inefficaci nei confronti del creditore anticretico solo se quel contratto sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione dell’atto di trasferimento dello stesso bene a terzi. Qualora siffatta situazione non si verifichi, il creditore anticretico, tuttavia, ha nei riguardi dell’acquirente del bene diritto ad un’indennità per le migliorie apportatevi, ai sensi dell’art. 1150 c.c., applicabile alle più diverse situazioni giuridiche, ed avente la funzione specifica di evitare un ingiustificato arricchimento. Seppure l’art. 1960 c.c., che contempla l’ipotesi normale dell’anticresi c.d. «estintiva», prevede l’imputazione dei frutti dapprima agli interessi e quindi al capitale, tuttavia non esula dallo schema legale l’ipotesi in cui si sia prevista l’imputazione dei frutti ai soli interessi, essendo la c.d. «anticresi compensativa» esplicitamente considerata nell’art. 1964 c.c.
Cass. civ. n. 2548/1969
L’anticresi costituisce una misura di rafforzamento dell’obbligazione, che dà vita ad un rapporto accessorio di garanzia, in virtù del quale il creditore acquisisce il diritto di ritenzione sull’immobile fino ad integrale soddisfacimento delle sue ragioni, con la facoltà di far suoi i frutti fino al soddisfacimento del suo credito. Pertanto, non sarebbe realizzabile con detto contratto lo scopo pratico, che eventualmente perseguissero i contraenti, di sostituire al diritto di credito la proprietà dell’immobile consegnato, poiché tale patto sarebbe nullo per il divieto del patto commissorio.
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