Art. 971 – Codice civile – Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
[L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale [1284]. Le modalità sono stabilite da leggi speciali. [957 comma 2]]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2704/2019
In tema di usi civici, nell'affrancazione (o liquidazione) cd. invertita, prevista in favore della popolazione dall'art. 9 del r.d. n. 1510 del 1891, ancora vigente, per le sole provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 2, della l. n. 1766 del 1927, a differenza di quella ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento - è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Pertanto, il comune, qualora il terreno sia stato allo stesso attribuito nella qualità di ente esponenziale (o rappresentativo) degli utenti, è tenuto ad assicurare l'uso civico di destinazione del bene affrancato, al quale non può rinunziare liberamente - soprattutto in maniera tacita in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarlo - poiché non gli appartiene, la sua rappresentatività differenziandosi, in questo caso, da quella generale e tipica degli enti territoriali; infatti, il detto comune può essere autorizzato a mutare la menzionata destinazione o le sue modalità di esercizio, laddove le ritenesse non più compatibili con le trasformazioni socio-economiche intervenute, solo attraverso la procedura prevista dalla normativa speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il Comune di Vallinfreda avesse tacitamente "sdemanializzato" il fondo mediante atti di cessione gratuita ai privati, i quali vi avevano costruito sopra dei complessi edilizi, non avendo l'ente territoriale il relativo potere).
Corte cost. n. 143/1997
E' incostituzionale l'art. 1 comma 1 e 4, l. 22 luglio 1966 n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.
Corte cost. n. 74/1996
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 971 ultimo comma c.c., sollevata in riferimento all'art. 42 cost., nella parte in cui, nel disporre che l'affrancazione dell'enfiteusi si operi mediante il pagamento di una somma di denaro frutto della capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, non prevede l'aggiornamento periodico del canone enfiteutico e quindi del capitale di affranco, mediante l'applicazione di adeguati coefficienti di maggiorazione, in quanto tale norma si deve intendere abrogata dall'art. 1 l. 14 giugno 1974 n. 270 (aggiuntivo di un terzo comma all'art. 2 l. 18 dicembre 1970 n. 1138), disposizione, quest'ultima, che la sent. 7 aprile 1988 n. 406 ha dichiarato incostituzionale non per ciò che dispone in ordine al modo di calcolare il canone minimo dell'enfiteusi, ma solo per quello che ha omesso di disporre in tema di aggiornamento di detto canone, sulla cui base computare il predetto capitale di affranco ai sensi dell'art. 9 cit. l. n. 1138 del 1970, non bastando a far rivivere una norma abrogata la circostanza che il legislatore non abbia poi attuato la sentenza della Corte costituzionale con il necessario meccanismo integrativo.
Corte cost. n. 406/1988
Per una corretta applicazione della direttiva contenuta nella precedente sentenza in materia di enfiteusi e perché, in particolare, i capitali d'affranco non risultino determinati in misura incongrua o, addirittura, irrisoria per il concedente, occorre fare riferimento non tanto alla misura fissa consistente nell'indennità corrisposta in applicazione delle leggi di riforma agraria, quanto invece ai criteri stabiliti da quelle leggi: detti capitali non possono essere, dunque, inferiori ai valori assunti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (a norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 143 del 1947) periodicamente aggiornati mediante "coefficienti di maggiorazione" stabiliti dalla Commissione censuaria centrale. Pertanto, per violazione dell'art. 42 Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.