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Art. 1284 — Saggio degli interessi

Art. 1284 — Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. [ 1224, 1652, 1714, 1720 ]

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [ 1825 ].

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto [ 1224, 1350 n. 13, 2725 ]; altrimenti sono dovuti nella misura legale [ 161 disp.att. ].

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del Quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3017/2014

Ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta “ad substantiam”, sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso “per facta concludentia”.

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Cass. civ. n. 350/2013

La nullità delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell’allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di appello, degli elementi di fatto fondanti la invocata nullità della convenzione di interessi).

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Cass. civ. n. 11187/2012

In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono “interessi legali” non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge. Ne consegue che, in ipotesi di domanda di liquidazione del compenso proposta da un ingegnere o da un architetto, prevedendo l’art. 9 della tariffa professionale, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, che gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di onorari sono ragguagliati al tasso ufficiale di sconto e maturano dopo il decorso di sessanta giorni dalla consegna della specifica da parte del professionista, ai fini della doverosità del saggio e della decorrenza degli accessori, il giudice deve verificare unicamente la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata norma.

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Cass. civ. n. 3619/2010

In tema di cambiale, l’inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall’onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l’obbligo della forma scritta richiesto dall’art. 1284 c.c.

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Cass. civ. n. 14760/2008

In tema di leasing di godimento, il canone pattuito anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa ha comunque natura di corrispettivo per l’uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest’ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all’art. 1284 c.c.

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Cass. civ. n. 266/2006

Per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale; è necessaria la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale. L’eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l’atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto idoneo alla costituzione dell’obbligazione di pagare interessi in misura ultralegale il richiamo integrale, nel verbale di consegna del bene oggetto del contratto, del documento contenente la clausola relativa agli interessi, la cui firma era stata disconosciuta dalla parte).

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Cass. civ. n. 24756/2005

Gli interessi spettanti all’avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, sulla somma liquidata a tale titolo, vanno determinati al tasso legale, cui fanno riferimento gli artt. 1282 e 1284 c.c., in difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto delle parti, dovendo il giudice italiano applicare in proposito la normativa interna e non ravvisandosi contrasti fra detta normativa e specifiche norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che nulla dispone al riguardo.

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Cass. civ. n. 4093/2005

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte rispettivamente con l’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell’art. 117 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, e con l’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia “ex nunc”, rilevabile solo su eccezione di parte

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Cass. civ. n. 9080/2002

Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa dall’arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legati ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante. Tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell’ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall’applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all’Autorità di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico.

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Cass. civ. n. 280/1997

La convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l’ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale. Poiché l’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell’art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post.

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Cass. civ. n. 10361/1994

Per il disposto dell’art. 15 L. 2 marzo 1949, n. 144, sugli onorari dei ragionieri (al pari di altre categorie di professionisti) spettano al professionista che ne faccia richiesta gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d’Italia, senza che rilevi la specifica invocazione della disposizione richiamata, la quale per il suo carattere di specialità prevale nell’applicazione sulla norma generale in tema di saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.

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Cass. civ. n. 7531/1991

Con riguardo alla ripetizione di diritti doganali indebitamente versati in contrasto con l’ordinamento comunitario, l’Amministrazione finanziaria deve corrispondere gli interessi al saggio legale (art. 1284 c.c., modificato dall’art. i della L. 26 novembre 1990, n. 353 a partire dal 16 dicembre 1990), non nella diversa misura contemplata dall’art. 93 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 («legge doganale»), il quale opera per i rimborsi specificamente previsti da tale decreto e non è estensibile agli «indebiti comunitari», nemmeno dopo l’entrata in vigore della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (il cui art. 29, primo comma, equipara gli uni agli altri sotto il diverso profilo del termine di decadenza fissato per l’azione di ripetizione).

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Cass. civ. n. 9311/1990

Poiché la disciplina dell’anatocismo prevista dall’art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall’art. 1284 c.c., il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del cinque per cento annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell’impresa appaltatrice, ex art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

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Cass. civ. n. 6735/1988

La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.

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Cass. civ. n. 3252/1984

L’obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art. 1284, terzo comma c.c.) — seppure non è soddisfatto dal rilascio, di per sé solo, di cambiale per importo conglobante interessi e capitale — tuttavia non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l’indicazione in cifre del tasso di interesse, ma può essere assolto secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto e così quando la misura ultralegale del tasso di interesse sia determinabile attraverso gli elementi offerti da documenti formati a regolamentazione di aspetti specifici dell’operazione di mutuo, od anche da dichiarazione unilaterale del debitore, purché non meramente ricognitiva (nella specie: atto di costituzione di ipoteca a garanzia delle cambiali rilasciate dal mutuatario).

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Cass. civ. n. 1878/1972

Ai sensi dell’art. 1284 c.c. per la stipulazione di interessi superiori alla misura legale è necessaria la forma scritta ad substantiam. La mancanza di tale forma, pertanto, che importa la nullità della pattuizione può essere rilevata dal giudice anche di ufficio.

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