Art. 1284 – Codice civile – Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. [1224, 1652, 1714, 1720].
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825].
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto [1224, 1350 n. 13, 2725]; altrimenti sono dovuti nella misura legale [161].
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 61/2023
Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle).
Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
Cass. civ. n. 19298/2022
Nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale; pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un contratto bancario concluso nel 1991 e sottoscritto dal solo correntista fosse inidoneo ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 1284, comma 3, c.c., al fine di pattuire validamente interessi "ultralegali", in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore delle norme relative alle c.d. nullità di protezione).
Cass. civ. n. 14512/2022
In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.
Cass. civ. n. 14194/2022
In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto il tasso di interesse ultralegale dalla misura degli interessi inglobati nel pagamento tramite vaglia postale della prima rata della restituzione del mutuo).
Cass. civ. n. 7352/2022
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Cass. civ. n. 96/2022
In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da IlSole24ore", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici).
Cass. civ. n. 34812/2021
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.
Cass. civ. n. 20555/2020
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/12/2016).
Cass. civ. n. 24048/2019
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2014).
Cass. civ. n. 28409/2018
Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Cass. civ. n. 26173/2018
La convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, sicchè una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la pattuizione sugli interessi di mora fosse affetta da nullità per indeterminabilità del tasso di interessi dovuto, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 1284, comma 3, c.c., siccome genericamente riferentesi al "tasso di massimo scoperto applicato dalle banche sulla piazza di Gaeta").
Cass. civ. n. 3017/2014
Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia".
Cass. civ. n. 21597/2013
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.
Cass. civ. n. 350/2013
La nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell'allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di appello, degli elementi di fatto fondanti la invocata nullità della convenzione di interessi).
Cass. civ. n. 11187/2012
In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge. Ne consegue che, in ipotesi di domanda di liquidazione del compenso proposta da un ingegnere o da un architetto, prevedendo l'art. 9 della tariffa professionale, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, che gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di onorari sono ragguagliati al tasso ufficiale di sconto e maturano dopo il decorso di sessanta giorni dalla consegna della specifica da parte del professionista, ai fini della doverosità del saggio e della decorrenza degli accessori, il giudice deve verificare unicamente la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata norma.
Cass. civ. n. 25182/2010
In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.
Cass. civ. n. 3619/2010
In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c.
Cass. civ. n. 532/2010
A seguito della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito. (Fattispecie relativa ad interessi moratori convenzionalmente stabiliti in un contratto di leasing stipulato nell'anno 1989 e risolto nell'anno 1993).
Cass. civ. n. 14760/2008
In tema di leasing di godimento, il canone pattuito anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 c.c.
Cass. civ. n. 266/2006
Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale; è necessaria la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale. L'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto idoneo alla costituzione dell'obbligazione di pagare interessi in misura ultralegale il richiamo integrale, nel verbale di consegna del bene oggetto del contratto, del documento contenente la clausola relativa agli interessi, la cui firma era stata disconosciuta dalla parte).
Cass. civ. n. 24756/2005
Gli interessi spettanti all'avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, sulla somma liquidata a tale titolo, vanno determinati al tasso legale, cui fanno riferimento gli artt. 1282 e 1284 c.c., in difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto delle parti, dovendo il giudice italiano applicare in proposito la normativa interna e non ravvisandosi contrasti fra detta normativa e specifiche norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che nulla dispone al riguardo.
Cass. civ. n. 4093/2005
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte rispettivamente con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia “ex nunc”, rilevabile solo su eccezione di parte
Cass. civ. n. 9080/2002
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa dall'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legati ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante. Tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell'ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall'applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all'Autorità di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico.
Cass. civ. n. 15368/2000
In tema di debiti di valore, l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 353 del 1990, il quale, modificando l'art. 1282 (Recte: 1284 N.d.R.) c.c., ha innalzato al 10 per cento il saggio legale di interesse, non ha inciso sul piano della distinzione da trarre fra la rivalutazione intesa come strumento rivolto ad assicurare il risarcimento del danno emergente ripristinando la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno medesimo, e gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento. Quanto peraltro all'entità degli interessi e alla loro decorrenza, essi vanno corrisposti sulla somma determinata con riferimento al tempo dell'illecito, progressivamente adeguata, anno per anno, all'aumento del costo della vita con l'applicazione di indici medi di rivalutazione e ad un tasso che può perciò anche essere inferiore, eventualmente, a quello legale.
Cass. civ. n. 819/2000
Al creditore non può essere riconosciuta la facoltà di imputare i pagamenti ricevuti ad estinzione del debito, ad interessi extralegali, ove questi ultimi non siano stati fatti oggetto di una valida pattuizione ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, c.c. Ove invece sia mancata una tale pattuizione, il debitore può sì, per sua determinazione, pagare gli interessi in misura superiore a quella legale assolvendo in tal modo ad un'obbligazione naturale (dal che la conseguente irripetibilità di quanto pagato), ma se egli non abbia a manifestare un tal tipo di volontà, il creditore non può certo destinare le somme da lui ricevute al soddisfacimento di quella che finisce per presentarsi come un'obbligazione meramente naturale del solvens, invece che all'estinzione della obbligazione effettivamente pattuita, la quale sola gli consenta l'esercizio di azioni giudiziarie.
Cass. civ. n. 280/1997
La convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale.
Poiché l'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post.
Cass. civ. n. 10361/1994
Per il disposto dell'art. 15 L. 2 marzo 1949, n. 144, sugli onorari dei ragionieri (al pari di altre categorie di professionisti) spettano al professionista che ne faccia richiesta gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, senza che rilevi la specifica invocazione della disposizione richiamata, la quale per il suo carattere di specialità prevale nell'applicazione sulla norma generale in tema di saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.
Cass. civ. n. 2538/1994
Gli interessi legali sulle somme dovute, siano essi corrispettivi o moratori, sono pur sempre strumentali alla reintegrazione del patrimonio del creditore della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva delle somme medesime in base alla presunzione di naturale fecondità del denaro e quindi a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio, con la conseguenza che, assolvendo entrambi una funzione risarcitoria, ove il creditore deduca e dimostri di avere subito a causa della svalutazione monetaria un danno maggiore di quello compensato dalla sola loro liquidazione e ne ottenga l'integrale risarcimento mediante rivalutazione della somma dovuta, l'importo della rivalutazione stessa, che assolve identica funzione risarcitoria, con riguardo al danno effettivo e non semplicemente presunto, non è cumulabile né con l'uno né con l'altro tipo di interessi, mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non possono che decorrere dal momento della liquidazione di questa.
Il tasso convenzionale degli interessi, ancorché meno favorevole, prevale su quello legale, dal momento che esso è espressione dell'autonomia negoziale e viene pattuito nell'interesse di entrambe le parti. (Nella specie dalla Corte suprema si è ritenuta corretta la statuizione del giudice di merito che aveva liquidato gli interessi al tasso convenzionale del sei per cento, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353, che ha portato il tasso legale dal cinque al dieci per cento).
Cass. civ. n. 8561/1991
Gli interessi superiori alla misura legale possono essere stabiliti, con la decorrenza dalla data in cui è sorta l'obbligazione principale, anche con convenzione successiva, purché scritta ed anteriore alla data di scadenza del debito principale cui gli interessi ineriscono.
Cass. civ. n. 7531/1991
Con riguardo alla ripetizione di diritti doganali indebitamente versati in contrasto con l'ordinamento comunitario, l'Amministrazione finanziaria deve corrispondere gli interessi al saggio legale (art. 1284 c.c., modificato dall'art. i della L. 26 novembre 1990, n. 353 a partire dal 16 dicembre 1990), non nella diversa misura contemplata dall'art. 93 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 («legge doganale»), il quale opera per i rimborsi specificamente previsti da tale decreto e non è estensibile agli «indebiti comunitari», nemmeno dopo l'entrata in vigore della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (il cui art. 29, primo comma, equipara gli uni agli altri sotto il diverso profilo del termine di decadenza fissato per l'azione di ripetizione).
Cass. civ. n. 9311/1990
Poiché la disciplina dell'anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall'art. 1284 c.c., il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del cinque per cento annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell'impresa appaltatrice, ex art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).
Cass. civ. n. 6735/1988
La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.
Cass. civ. n. 3252/1984
L'obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art. 1284, terzo comma c.c.) — seppure non è soddisfatto dal rilascio, di per sé solo, di cambiale per importo conglobante interessi e capitale — tuttavia non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse, ma può essere assolto secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto e così quando la misura ultralegale del tasso di interesse sia determinabile attraverso gli elementi offerti da documenti formati a regolamentazione di aspetti specifici dell'operazione di mutuo, od anche da dichiarazione unilaterale del debitore, purché non meramente ricognitiva (nella specie: atto di costituzione di ipoteca a garanzia delle cambiali rilasciate dal mutuatario).
Cass. civ. n. 1878/1972
Ai sensi dell'art. 1284 c.c. per la stipulazione di interessi superiori alla misura legale è necessaria la forma scritta ad substantiam. La mancanza di tale forma, pertanto, che importa la nullità della pattuizione può essere rilevata dal giudice anche di ufficio.