Cass. civ. n. 1878 del 14 giugno 1972
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 1284 c.c. per la stipulazione di interessi superiori alla misura legale è necessaria la forma scritta ad substantiam. La mancanza di tale forma, pertanto, che importa la nullità della pattuizione può essere rilevata dal giudice anche di ufficio.