10 Gen Art. 1714 — Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4777/1980
L’art. 1714 c.c. — che impone al mandatario di corrispondere al mandante gli interessi sulle somme riscosse per suo conto con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna — opera come sanzione per l’inesatto adempimento dell’incarico, e non può trovare quindi applicazione nel caso in cui il mandante abbia lasciato il mandatario depositario di fatto delle somme riscosse, omettendo di impartirgli le istruzioni necessarie, inutilmente e reiteratamente sollecitate dopo l’esaurimento del mandato.
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