10 Gen Art. 1197 — Prestazione in luogo dell’adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta . In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [ 1198; 67 n. 2 l.f. ].
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [ 1470 ], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi [ 2927 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 922/2017
Ai sensi dell’art. 1197 c.c., la semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell’adempimento è idonea, se sussiste il consenso del creditore, ad estinguere integralmente, “ipso iure”, l’obbligazione, e ciò a prescindere dall’equivalenza di valore della prestazione sostitutiva a quella originariamente dovuta, essendo sufficiente che l’integrale effetto estintivo non sia stato escluso dal creditore tramite una espressa riserva.
Cass. civ. n. 12079/2007
In base alla regola di correttezza posta dall’articolo 1175 c.c., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento dei debitore. Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della «diversa prestazione», con conseguente estinzione dell’obbligazione, ex art. 1197 c.c.
Cass. civ. n. 27158/2006
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il pagamento effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, secondo gli usi negoziali, come è prassi per i pagamenti delle società di assicurazione o comunque ove accettato dal creditore, è idoneo a estinguere l’obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo delle parti in tal senso o il rilascio di una quietanza liberatoria e senza che un tale effetto possa farsi discendere dal giorno dell’incasso del titolo, ossia dalla volontà del creditore, atteso che detto assegno costituisce un mezzo di pagamento e non sussiste alcun pericolo di mancanza della provvista presso la banca obbligata al pagamento, in quanto gli istituti autorizzati ad emettere gli assegni circolari ex art. 82 R.D. n. 1736 del 1933 devono costituire per legge idonea cauzione a garanzia degli stessi.
Cass. civ. n. 17961/2004
Il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito, costituito dall’assegno circolare, con un versamento tramite bonifico bancario, compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell’art. 1197 c.c., di effetto liberatorio, in quanto non solo effettua il pagamento con un mezzo non equivalente (come lo è invece l’assegno circolare) al danaro contante, ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito (ossia presso la banca, e non presso il domicilio, del creditore).
Cass. civ. n. 15396/2000
L’accettazione del creditore di una somma di danaro di un assegno bancario di corrispondente importo rilasciatogli da debitore non estingue l’obbligazione, se il titolo di credito non va a buon fine, pur se per una ragione diversa dalla mancanza della provvista sul conto dell’emittente, perché, da un lato, ai sensi dell’art. 1197 c.c., la prestazione in tal caso non può ritenersi eseguita; dall’altro, ai sensi dell’art. 58 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, se non vi è stata novazione, l’azione causale permane. Pertanto, se dopo il versamento per l’incasso alla banca con la quale detto creditore ha un’apertura di conto corrente, durante l’inoltro dalla banca mandataria per l’incasso alla banca trattaria, il titolo è sottratto e poi pagato ad un terzo, sì che non è più accreditato sul conto del creditore, l’obbligazione nei suoi confronti non è estinta.
Cass. civ. n. 1326/1995
L’invio di un assegno di conto corrente per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l’efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore ai sensi dell’art. 1197 c.c. alla prestazione diversa da quella dovuta e tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 10617/1990
A differenza dell’assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista, l’assegno senza data è un titolo nullo ed ha valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), implicando solo presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, con la conseguenza che l’invio al creditore di un assegno senza data in luogo della somma di danaro dovuta integra una violazione degli artt. 1197, 1182 c.c. e non costituisce valido mezzo di pagamento.
Cass. civ. n. 4205/1980
L’invio di assegni bancari o circolari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di danaro si configura come una datio in solutum o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia solutoria dipende dall’accettazione del creditore, nel senso che ove questi trattenga e riscuota l’assegno inviatogli dal debitore in sostituzione del danaro, la prestazione diversa da quella dovuta dovrà ritenersi accettata, con la riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell’esito della condizione «salvo buon fine» o «salvo incasso», di norma inerente alla accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell’importo dovuto in numerario.
Cass. civ. n. 721/1977
Nella datio in solutum, l’equivalenza tra l’oggetto della solutio e quello dato in sostituzione non costituisce la causa del contratto, ma può rappresentare soltanto un motivo di esso, come tale irrilevante ove non risulti inserito obiettivamente nella struttura del negozio concluso, in funzione di specifica condizione di efficacia, costituendo, così, un elemento di presupposizione.
Cass. civ. n. 888/1973
La datio in solutum di cui all’art. 1197 c.c. sostanzia una facoltà del debitore, consentita dal creditore, di eseguire una prestazione diversa da quella originaria, nell’ambito dell’unica obbligazione dedotta in giudizio; e in tal caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita, per cui, ove questa non possa essere adempiuta, è dovuta la stessa prestazione originaria.
Cass. civ. n. 913/1969
La norma dell’art. 1197 c.c. trova applicazione solo quando il consenso del creditore e del debitore è diretto a sostituire all’oggetto della prestazione originaria un oggetto diverso e ad estinguere, con la dazione di questo, l’obbligo del debitore. Pertanto, si è fuori dall’ambito di applicazione della norma quando l’accordo sia diretto non all’estinzione dell’obbligazione, ma soltanto all’assunzione di un’obbligazione nuova con oggetto diverso da quello dell’obbligazione originaria, che resta estinta per effetto della sostituzione.
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