Cass. civ. n. 888 del 30 marzo 1973
Testo massima n. 1
La datio in solutum di cui all'art. 1197 c.c. sostanzia una facoltà del debitore, consentita dal creditore, di eseguire una prestazione diversa da quella originaria, nell'ambito dell'unica obbligazione dedotta in giudizio; e in tal caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita, per cui, ove questa non possa essere adempiuta, è dovuta la stessa prestazione originaria.