Cass. civ. n. 913 del 21 marzo 1969
Testo massima n. 1
La norma dell'art. 1197 c.c. trova applicazione solo quando il consenso del creditore e del debitore è diretto a sostituire all'oggetto della prestazione originaria un oggetto diverso e ad estinguere, con la dazione di questo, l'obbligo del debitore. Pertanto, si è fuori dall'ambito di applicazione della norma quando l'accordo sia diretto non all'estinzione dell'obbligazione, ma soltanto all'assunzione di un'obbligazione nuova con oggetto diverso da quello dell'obbligazione originaria, che resta estinta per effetto della sostituzione.