14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35845 del 6 ottobre 2010
Testo massima n. 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico [ art. 483 c.p. ], la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di proprietario e di tecnico, attestino falsamente, nella comunicazione e nella allegata relazione depositate presso il locale Comune, la necessità e l’urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in quanto concretantesi in un atto avente valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione ed, inoltre, destinato – sebbene privo di riflessi diretti e immediati nei rapporti con la P.A. – ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo funzionale all’accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario ed alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti.
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