14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1036 del 16 gennaio 2009
Testo massima n. 1
In tema di società di persone, e con riguardo alla liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, gli art. 2261 e 2289 cod. civ., che devono essere letti congiuntamente, pongono a carico della società l’obbligo di liquidare la quota stessa, e a carico degli amministratori quello di rendere il conto [ obbligo che sussiste nei confronti degli eredi anche qualora il “de cuius” avesse partecipato all’amministrazione ], al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota; di fronte all’inadempimento dell’obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del “quantum debeatur”.
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Testo massima n. 2
Nelle società di persone [ nella specie, società in nome collettivo ], la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al “de cuius”, la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell’art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.
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