14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11956 del 2 dicembre 1993
Testo massima n. 1
In forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c., l’accollante, nella sua qualità di condebitore in solido dell’accollato, è legittimato ad opporre in compensazione all’accollatario i crediti dell’accollato medesimo.
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Testo massima n. 2
La società in nome collettivo [ regolare ], pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, nei confronti sia dei terzi che dei soci stessi, ed altresì titolare di diritti reali [ su beni mobili od immobili ] acquisiti in virtù dei conferimenti o dell’esercizio della capacità negoziale che la disciplina positiva le consente.
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